In Calabria torna obbligatoria la mascherina all’aperto per tutto il giorno. La presidente della Regione Jole Santelli ha firmato una nuova ordinanza che “per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19” istituisce l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni. L’ordinanza รจ valida sino al 7 ottobre.
Si tratta dellโOrdinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus giร vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede tra lโaltro:
lโobbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi allโaperto, per tutto lโarco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunitร , ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilitร , forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Sono comunque esentati dallโobbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilitร non compatibili con lโuso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante lโesercizio in forma individuale di attivitร motoria e/o sportiva;
sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione; รจ disposto, a modifica di quanto previsto in allegato A allโOrdinanza n. 55/2020 come integrato dallโOrdinanza n. 58/2020, per tutte le attivitร economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, lโobbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo lโaccesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 Cยฐ e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dellโASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.
Resta in capo alle Autoritร Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando le sanzioni da โฌ 400,00 a โฌ 1000,00.
Rimangono inoltre efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per lโemergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.