Coronavirus. In Calabria fino al 7 ottobre obbligo di mascherine all’esterno

In Calabria torna obbligatoria la mascherina all’aperto per tutto il giorno. La presidente della Regione Jole Santelli ha firmato una nuova ordinanza che “per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19” istituisce l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni. L’ordinanza รจ valida sino al 7 ottobre.

Si tratta dellโ€™Ordinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus giร  vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede tra lโ€™altro:

lโ€™obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi allโ€™aperto, per tutto lโ€™arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunitร , ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilitร , forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sono comunque esentati dallโ€™obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilitร  non compatibili con lโ€™uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante lโ€™esercizio in forma individuale di attivitร  motoria e/o sportiva;

sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione; รจ disposto, a modifica di quanto previsto in allegato A allโ€™Ordinanza n. 55/2020 come integrato dallโ€™Ordinanza n. 58/2020, per tutte le attivitร  economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, lโ€™obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo lโ€™accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 Cยฐ e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dellโ€™ASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.

Resta in capo alle Autoritร  Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando le sanzioni da โ‚ฌ 400,00 a โ‚ฌ 1000,00.

Rimangono inoltre efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per lโ€™emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

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